Il dovere di attivazione del Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza

Con la sentenza n. 38914 depositata lo scorso 25 settembre, la Corte di Cassazione (Sez. IV penale) ha ribadito, quale importante principio in materia, che le norme antinfortunistiche sono dirette a prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore.

 

La condotta colposa del lavoratore fa venir meno la responsabilità del datore di lavoro solo a fronte di un vero e proprio contegno “abnorme” del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità, quale non può considerarsi la condotta che si discosti fisiologicamente dal virtuale ideale, ma solo quella che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia

 

La responsabilità del soggetto garante della sicurezza sarà, quindi, esclusa solo qualora egli abbia posto in essere anche le cautele finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in quel caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante.

 

La vicenda giunta all’esame della Corte riguardava la contestazione di omicidio colposo a carico di A.A. quale datore di lavoro e B.B. in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

Il primo per avere omesso di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti, di valutare il reale rischio di caduta dall'alto delle merci stoccate sugli scaffali e di elaborare le procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi di tubolari sullo scaffale sul quale si verificò il sinistro; così consentendo che il lavoratore C.C., assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, svolgesse di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione (comprensiva dell'addestramento all'utilizzo del carrello elevatore). Di conseguenza, durante le operazioni di stoccaggio, il C.C., dopo avere trasportato, a mezzo di un carrello elevatore, un carico di tubolari di acciaio, sceso dal carrello elevatore ed arrampicatosi sullo scaffale per meglio posizionare il carico, veniva schiacciato sotto il peso dei tubolari che gli rovinavano addosso.

 

Al B.B., come si è detto rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, veniva ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare il detto infortunio mortale, attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell'aver omesso di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui il C.C.) per l'uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del C.C., del carrello elevatore.

 

I due, datore di lavoro e RLS venivano condannati nei gradi di merito e, pertanto, ricorrevano in Cassazione.

 

La Corte, nel rigettare i ricorsi e confermare la responsabilità di entrambi gli imputati, ha evidenziato che la condotta colposa del lavoratore può ritenersi “abnorme” e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto quando essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, quando sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Inoltre, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante.

 

Orbene, nel caso di specie, il comportamento "sicuramente imprudente" della vittima non valeva ad elidere il nesso di causalità tra la condotta omissiva posta in essere dal datore di lavoro e il sinistro mortale, atteso, in particolare, che il C.C. svolgeva attività diverse da quelle per le quali era stato assunto, proprio sotto la direttiva del responsabile dell'azienda, pur non avendo ricevuto alcuna specifica formazione in merito allo stoccaggio delle merci anche con l'utilizzo del carrello elevatore, e che proprio "in ragione dell'omessa formazione del lavoratore lo stesso poneva in essere la scelta improvvida di tentare di sistemare a mano i pesanti tubolari che non era riuscito a collocare adeguatamente sullo scaffale con l'utilizzo del muletto"; dovendosi, altresì, considerare sicura concausa dell'evento mortale l'inadeguatezza della scaffalatura, inidonea ad evitare lo scivolamento dei tubolari.

 

Parimenti, anche il ricorso del B.B., rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, veniva rigettato.

 

La Corte ha preliminarmente ricordato come l'art. 50 D.Lgs. n. 81/2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisca al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Tanto premesso, la Corte ha precisato che, nel caso di specie, veniva in rilievo non se l'imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia - intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. cod. pen.) - ma se egli avesse, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell'evento ai sensi dell'art. 113 cod. pen. (cd. “cooperazione colposa”). Sotto questo profilo, la Corte, richiamati i compiti attribuiti dal detto art. 50 al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, ha osservato come l' imputato non avesse, in alcun modo, ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il C.C. fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori. E questo nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal RSPP che, per tale sua corretta condotta, era invece stato assolto già nei gradi di merito.